Esistono alcune tipologie di compravendita che prevedono la possibilità di fare delle offerte per un immobile, il quale verrà venduto al migliore offerente: stiamo parlando delle aste immobiliari, riservate esclusivamente a due tipologie di abitazioni, provenienti o da dismissioni del patrimonio pubblico, oppure in caso di fallimenti e altri atti giudiziari nei confronti del proprietario precedente dello stesso.
Andiamo dunque ad analizzare tutte le caratteristiche di questo tipo di operazioni, a partire dalla classe di soggetti che può aderire a suddette aste, fino alle modalità di pagamento previste.
Perchè acquistare alle aste immobiliari
Prima di entrare nello specifico, precisiamo che parleremo in particolare delle aste immobiliari di tipo giudiziario, ovvero la vendita di un particolare immobile che è stato espropriato al proprietario precedente (sia esso un soggetto giuridico o una persona fisica a tutti gli effetti).
Le cause dell’esproprio di un bene di tipo immobiliare, possono essere svariate, ma nella maggior parte dei casi si tratta di fallimenti o debiti insoluti.
Il luogo deputato alle operazioni legate alle aste giudiziarie può essere il tribunale di riferimento, oppure, su delega dei giudici che effettuano le esecuzioni, determinati studi di professionisti. Com’è ovvio, chiunque cittadino italiano, nella forma di persona fisica o delegato di personalità di tipo giuridico, può partecipare alle aste, ad esclusione dello stesso soggetto che è stato espropriato del bene in vendita.
Il motivo principale per cui conviene partecipare a questa tipologia di compravendita immobiliare è, naturalmente, la possibilità di acquistare un immobile ad un prezzo altamente conveniente. Il prezzo di riferimento dell’immobile all’incanto viene valutato da un apposito perito, sulla base di determinati criteri per la stima immobiliare. La perizia è un alto motivo di convenienza per il futuro acquirente, in quanto è sempre possibile prenderne visione, e conferma anche il termine di eventuali ipoteche e pignoramenti che gravano sul bene stesso al momento dell’intervento giudiziario.
Un altro fattore di convenienza risiede nell’eventualità in cui il bene presentato all’asta immobiliare non venga aggiudicato in prima istanza. Nelle compravendite successive, infatti, a distanza di qualche mese, il bene viene decurtato di un quarto del valore iniziale così come previsto dalla legge che regola lo svolgimento delle trattative giudiziarie.
La notifica al pubblico dell’asta immobiliare
Il primo atto, che dà il via all’asta immobiliare, viene denominato “Avviso di vendita”: si tratta di un vero e proprio documento pubblico, che deve essere redatto da una esponente giudiziario come un notaio, un professionista delegato o un cancelliere designato.
L’avviso di asta immobiliare, per essere regolare a tutti gli effetti, deve contenere una serie di parametri. Innanzitutto, devono essere esposte tutte le caratteristiche essenziali per identificare il bene messo all’asta. Poi va indicato chiaramente il luogo designato dove si effettuerà la compravendita, l’orario e la data.
Altri parametri comuni anche alle altre tipologie di aste sono il prezzo di partenza dell’asta immobiliare ed il valore minimo per il rilancio.
Da qualche anno viene segnalato anche il sito web dove poter accedere alla relazione effettuato dal perito, relativa alla stima dell’immobile.
Oltre a questa serie di dettagli, nel documento di avviso d’asta va indicato il termine entro cui si presentano le offerte, e le modalità di svolgimento della vendita.
Le modalità di svolgimento
Una volta che si è venuti a conoscenza dell’asta immobiliare, chi vuole partecipare deve recarsi nel luogo deputato e, in caso di asta con offerta a busta chiusa, dovrà lasciare la propria offerta al banditore, oltre a:
-cauzione del valore del 10% dell’offerta
-copia dei documenti indicati dal bando a cui ci si riferisce
Se invece la tipologia di compravendita immobiliare avviene all’incanto, chi partecipa deve presentarsi con una domanda stampata su carta legale, all’ora e nel luogo deputato, inoltrando anche:
-copia dei documenti indicati nel bando di riferimento
-cauzione pari alla somma indicata nell’avviso d’asta