Sapere se una società ha un fallimento o altre procedure in corso

Sapere se una società ha un fallimento o altre procedure in corso

Per sapere se una società ha un fallimento o altre procedure in corso è necessario richiedere una visura procedure in corso o visura fallimentare online o visura fallimenti e procedure concorsuali o visura azienda in liquidazione.

Nell’ambito delle normali relazioni commerciali capita spesso di avere necessità di conoscere quante più informazioni relative al proprio interlocutore.

In particolare può essere necessario sapere se tale soggetto ha solidità dal punto di vista economico-patrimoniale e se si potrà fare affidamento sui suoi puntuali pagamenti. A questo proposito potete richiedere sul nostro sito una visura procedure in corso.

Come sapere se una società ha un fallimento o altre procedure in corso, premesse:

In Italia la legge stabilisce che tutte le società hanno l’obbligo di iscrizione alla locale Camera di Commercio Industria e Artigianato. Essa è un ente autonomo di diritto pubblico locale non territoriale che svolge svariate funzioni, tra le quali quella di  promozione degli interessi generali del sistema delle imprese. In questo contesto la funzione che ci interessa è la funzione amministrativa svolta dalla C.C.I.A.A., concernente la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli e la gestione di tutti gli adempimenti burocratici connessi e di un completo ed affidabile sistema di informazione commerciale.

Il servizio online fornisce la visura procedure concorsuali, cioé il documento che attesta le informazioni complete e aggiornate relative a fallimento di una azienda o la presenza di altre procedure concorsuali a suo carico.

Tale documento permette di verificare se un’azienda è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, o scioglimento.

Le procedure concorsuali hanno la finalità di porre in liquidazione le imprese in stato di insolvenza, questo per dare una soluzione allo stato di crisi di un’impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori.

Tali procedure concorsuali hanno per oggetto l’intero patrimonio dell’imprenditore e riguardano tutti i creditori. Lo scopo principale di ognuna di esse è essenzialmente la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità dei beni e la nomina di un organo con funzioni di controllo sull’esercizio dell’attività.

I presupposti per essere soggetti alle procedure concorsuali:

  • stato d’insolvenza
  • gravi irregolarità di gestione
  • temporanea difficoltà di adempire alle obbligazioni.

A seconda della fase in cui si trova l’iter procedurale, l’impresa può assumere nel Registro Imprese uno “status” interlocutorio o definitivo:

  • Amministrazione: Controllata, giudiziaria o straordinaria;
  • Bancarotta: Semplice o fraudolenta;
  • Concordato: Fallimentare o preventivo;
  • Liquidazione: Volontaria, giudiziaria o coatta amministrativa;
  • Scioglimento: Con o senza messa in liquidazione, per atto dell’autorità, etc..

Quali dati riporta la visura camerale procedure in corso

  • i dati identificativi della persona fisica o giuridica coinvolta;
  • il tipo di procedura attivata;
  • la data di apertura ed eventuale chiusura;
  • il nome del notaio, liquidatore o curatore fallimentare e (ormai quais sempre) l’indirizzo pec;
  • il numero, la data e località di registrazione atto.

N.B.: Il servizio non può essere richiesto per le imprese individuali, i liberi professionisti iscritti agli albi professionali e per le associazioni sportive.

Come si arriva alla instaurazione di una procedura concorsuale?

La visura procedure in corso è un documento sempre aggiornato?

Si. Il fallimento, cioé la procedura concorsuale più nota, viene dichiarato con sentenza dal Tribunale competente, ed entro il giorno successivo la sentenza viene depositata in Cancelleria. Entro lo stesso termine la sentenza viene annotata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ove l’imprenditore ha la sede legale, gli effetti della sentenza nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Il fallimento è la procedura concorsuale più nota (molto spesso si tratta di un fallimento società in liquidazione), esso viene dichiarato con sentenza dal Tribunale competente (quello in cui ha sede l’impresa), su istanza di tre soggetti: lo stesso debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero, rispetto al passato la nuova formulazione della legge sul fallimento non prevede più che l’iniziativa sia presa dallo stesso tribunale che poteva dichiarare d’ufficio il fallimento.

Il R.D. 16/03/1942 n. 267 dispone che i provvedimenti emessi dal Tribunale Fallimentare siano resi noti ai terzi tramite iscrizione nel Registro Imprese competente, tale iscrizione deve avvenire entro il giorno successivo al deposito della sentenza nella cancelleria del Tribunale. L’iscrizione avviene dietro comunicazione d’ufficio della Cancelleria del Tribunale. A seguito del D. Lgs. 5/2006, tale pubblicità ha natura dichiarativa.

L’estratto della sentenza di fallimento trasmessa dal Cancelliere deve contenere, tra l’altro, il nome del curatore e la data di deposito della sentenza.

La sentenza, come tutti i provvedimenti adottati in camera di consiglio, produce effetto dal momento del deposito in Cancelleria. Questa, sarà la data effetto del fallimento che risulterà iscritta nel Registro delle Imprese. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 16 della Legge Fallimentare, la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile, cioé alla data del deposito in Cancelleria. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.

La data di deposito in Cancelleria e di iscrizione nel Registro delle Imprese è importante perché da essa decorre il termine per opporre opposizione (entro 30 giorni o comunque nel termine massimo di 18 mesi) e per la “iscrizione al passivo” da parte dei creditori. Con la sentenza che dichiara il fallimento, viene nominato un giudice delegato alla procedura e un curatore e viene fissato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo (udienza di verifica). La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso (che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte), da trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore.

I nostri consigli

Per ottenere il documento analogo relativo ad una impresa individuale è opportuno richiedere una visura pregiudizievoli.

Se volete semplicemente effettuare una verifica azienda attiva troverete questo dati insieme a tutte le principali informazioni sulla società con la visura camerale.

Per avere un quadro completo potete visitare la sezione Camera di Commercio di Ivisura. Qualora una società avesse necessità (ad esempio per partecipare ad appalti pubblici) di una visura assenza procedure concorsuali,  con valore di certificazione, per attestare di non essere sottoposta a fallimento o procedure concorsuali deve richiedere un certificato di vigenza.

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