ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI EX RURALI

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I titolari di diritti reali su fabbricati ex rurali, hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto edilizio urbano. I fabbricati rurali sono gli immobili che rientrano nelle classificazioni A6, abitazioni rurali, o D10, fabbricati strumentali alle attività agricole. Il servizio ha per oggetto immobili che in precedenza erano classificati in catasto come rurali ma in seguito hanno modificato tale caratteristica.

Per i fabbricati già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012. In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e, qualora gli stessi non vi provvedano, gli uffici provinciali – Territorio procedono all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicano le sanzioni previste dalla legge.

Quali sono i fabbricati interessati 

Oltre ai fabbricati rurali, come comunicato dall’Agenzia, devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le seguenti destinazioni:

  • Fabbricato promiscuo (FABB PROMIS)
  • Fabbricato rurale (FABB RURALE)
  • Fabbricato rurale diviso in subalterni (FR DIV SUB)
  • Porzione da accertare di fabbricato rurale (PORZ ACC FR)
  • Porzione di fabbricato rurale (PORZ DI FR)
  • Porzione rurale di fabbricato promiscuo (PORZ RUR FP)
  • Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare)

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